Art. 3

In vigore dal 15 dic 2000
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli , con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-12-14;374#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo