Art. 3
In vigore dal 15 dic 2000
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli , con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
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