Art. 1

In vigore dal 15 dic 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la titolarità dei rapporti concessori, che stabilisce, tra l'altro, che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione", di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998; Visto il decreto del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000, che ha esteso l'applicazione del sistema del versamento unitario con compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad entrate in precedenza affidate in riscossione ai concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997; Considerato che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2000, deve tenersi conto del 20% delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997; Considerato che la compensazione dell'acconto versato dovrà effettuarsi con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, a decorrere dal 1o gennaio 2001, fino a concorrenza del complessivo ammontare anticipato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000; Considerato che l'unico rilievo del Consiglio di Stato concerne la natura della disposizione inserita nell' del presente provvedimento, che nel ribadire l'obbligo di acconto, rinvia alla tabella allegata; Considerato che il predetto organo ha avuto modo di rilevare che tale disposizione consiste in una determinazione amministrativa che difetta dei requisiti di generalità ed astrattezza dell'atto normativo, assumendo a riferimento destinatari e somme entrambi determinati, in aderenza ad una disposizione di legge che già comunque delinea i contenuti dell'obbligo e la sua scadenza, e che analoghe considerazioni valgono anche per l' dello schema di regolamento; Considerato che le osservazioni del Consiglio di Stato, sostanzialmente rivolte a sottolineare il carattere di atto amministrativo non regolamentare che contraddistingue il nucleo precettivo essenziale dell'articolato, non potranno che essere superate con una opportuna modifica della norma primaria che attualmente impone lo strumento regolamentare per stabilire la ripartizione tra i concessionari dell'acconto, nonché ogni altra disposizione attuativa, e che, al riguardo, sulla scorta dell'autorevole parere formulato dal predetto organo consultivo, il Ministero delle finanze adotterà le iniziative necessarie a promuovere una modifica legislativa nel senso indicato; Vista la nota n. 3-20355 del 13 dicembre 2000 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro il 15 dicembre dell'anno 2000, pari al 20% dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 1999, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
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Art. 1 Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2000, da emanare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. — Testo vigente | Portale Normativo