Titolo III
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 7 feb 2001
1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2000
Il Ministro: De Mauro
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Registro n. 1, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-12-07;426#art-5