Titolo III

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 7 feb 2001
1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 dicembre 2000 Il Ministro: De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001 Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali Registro n. 1, foglio n. 6
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