Titolo I
Art. 1
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento
In vigore dal 7 feb 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, gli ;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati" e, in particolare, l', comma 6;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;
Sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Adotta
il seguente regolamento:
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Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento
1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall', comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", integrate in prima applicazione a norma del citato , comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall', comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto.
L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-12-07;426#art-1