Art. 3

In vigore dal 27 gen 2001
1. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-09-12;410#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo