Art. 2

In vigore dal 27 gen 2001
1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall', del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela. 2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP. 3. Sono poste a carico delle categorie individuate all', del decreto ministeriale citato all' del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all', del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
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