Art. 2

In vigore dal 6 ott 2000
1. Il comma 2 dell' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente: "2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito".
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Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro di grazia e giustizia 1o giugno 1998, n. 228, in tema di modalita' per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 123-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. — Testo vigente | Portale Normativo