Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 ott 2000
1. Il comma 2 dell' del decreto del Ministro di grazia e giustizia 1° giugno 1998, n. 228, è sostituito dal seguente: "2. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande comprese nel questionario è attribuito il punteggio formale di 810.990. Ad ogni risposta omessa od errata è attribuito il seguente punteggio di penalizzazione: 9.001 per la domanda difficile; 9.007 per la domanda di media difficoltà; 9.011 per la domanda facile. Il punteggio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio di 810.990 il numero 9.001 per ogni risposta omessa od errata a domanda difficile; il numero 9.007 per ogni risposta omessa od errata a domanda di media difficoltà; il numero 9.011 per ogni risposta omessa od errata a domanda facile. Sulla base del punteggio così conseguito si forma la graduatoria di merito".
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