Art. 4

Disposizioni finali e entrata in vigore

In vigore dal 11 ott 2000
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento. 2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 2000 Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro per le pari opportunità Bellillo Visto, il guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2000 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 295
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