Art. 3

Documentazione

In vigore dal 11 ott 2000
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all' o dei congedi per le patologie di cui all', comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all', comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo. 2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva. 3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all' per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste. 4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell', comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo , comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento. 5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all', l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:presidenza.consiglio.ministri.ministro.solidarieta.sociale:decreto:2000-07-21;278#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo