Art. 6
Disposizioni finali
In vigore dal 19 dic 2000
1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle verifiche effettuate, riferisce al parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in
occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 luglio 2000
Il Ministro: Salvi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 199
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-07-07;357#art-6