Art. 2
Disciplina del procedimento
In vigore dal 19 dic 2000
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall', comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell' del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione.
La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell', comma 1, possono consentire l'esonero.
L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di L. 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.
3. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall', comma 7, della legge n. 68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.
4. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall', comma 5.
5. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall', comma 5, della legge n. 68 del 1999.
6. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-07-07;357#art-2