Art. 2
Obiettivi specifici di apprendimento
In vigore dal 9 set 2000
1. Nell'ambito dei curricoli di cui all' ciascuna istituzione scolastica, può riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-06-26;234#art-2