Art. 1

Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome

In vigore dal 9 set 2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'articolo 8; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli dell'istruzione; Visti l', comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l' del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche; Considerato che, con effetto dal 1o settembre 2000, la disciplina dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme in contrasto con la disciplina da esso dettata; Ritenuta l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998 e n. 179 del 19 luglio 1999; Considerato, inoltre, che occorre favorire gli eventuali adeguamenti che si rendano necessari per una più significativa e omogenea qualità dell'offerta formativa; Ritenuto necessario assicurare alle scuole flessibilità organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato regolamento; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nella adunanza del 14 marzo 2000; Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, protocollo n. 0028926, in data 3 aprile 2000; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8812 U/L A39 del 18 maggio 2000); Adotta il seguente regolamento: . Curricoli delle istituzioni scolastiche autonome 1. A decorrere dal 1o settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, gli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna, costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
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