Art. 3

Modalità per l'utilizzazione

In vigore dal 17 ago 2000
1. A seguito di specifico affidamento dell'ente locale competente attraverso procedure concorsuali i veicoli, di cui all', possono espletare servizio pubblico di linea per trasporto persone, secondo le modalità determinate dal citato ente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 giugno 2000 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2000 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 70
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