Art. 1

Definizione e caratteristiche dei veicoli

In vigore dal 17 ago 2000
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con il quale si dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, stabilisca ed emani i criteri tecnici e le modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo è finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale dei veicoli a motore e loro rimorchi; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 gennaio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 05200 del 18 ottobre 1999); Adotta il seguente regolamento: Definizione e caratteristiche dei veicoli 1. I veicoli a motore finalizzati alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, come previsto al comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, possono appartenere alla categoria delle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo o autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando comunque la loro classificazione nella categoria M1 di cui all'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. I veicoli di cui al comma 1 debbono essere dotati di almeno cinque posti ed almeno tre porte laterali. 3. I medesimi veicoli debbono essere sottoposti a revisione annuale ai sensi dell', comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.
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