Art. 2

In vigore dal 18 lug 2000
Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 maggio 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 79
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