Art. 2
2 / 2In vigore dal 18 lug 2000
Il comma 11 dell'articolo 17 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999, n. 228, è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione di cui al presente articolo non può avere durata superiore ad un triennio ed è rinnovabile una sola volta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 79
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-05-22;180#art-2