Art. 13
Contributi sindacali
In vigore dal 1 lug 2000
Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;158#art-13