Art. 12
Trasferimento di rapporti attivi e passivi
In vigore dal 1 lug 2000
Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è trasferita, secondo le modalità concordate tra le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;158#art-12