Art. 5
Prestazioni
In vigore dal 30 mar 2008
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all', comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, comunitari o della cooperazione;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria: all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all', comma 28, legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazioni all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;157#art-5