Art. 6

Finanziamento

In vigore dal 1 lug 2000
1. Per le prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), è dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale contributo può essere incrementato, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, qualora le prestazioni richieste, non risolvibili con criteri di precedenza e turnazione, si inquadrino in progetti, su base territoriale, promossi dalle federazioni locali o dalla federazione italiana e riconosciuti di valenza strategica in ordine agli obiettivi del credito cooperativo; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all', comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a). 3. Per la prestazione straordinaria di cui all' comma 1, lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell', lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. 4. Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario di cui al comma 3, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento del citato contributo di solidarietà da altri datori di lavoro, destinatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro del credito ooperativo, indicati da Federcasse al Fondo ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel Fondo stesso. 5. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore, ai sensi dell', lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno della categoria del credito cooperativo. 6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno. 7. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale. 8. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, nel credito cooperativo, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino tenuti alla predetta contribuzione a forme di previdenza, sono devolute all' assicurazione generale obbligatoria. 9. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza delle sopra citate forme di previdenza, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato, da ciascun datore di lavoro, tenuto alla contribuzione alle predette forme di previdenza, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo. 10. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo. 11. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 11, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-04-28;157#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo