Art. 5

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

In vigore dal 13 lug 2011
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. 2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. 3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Le tue annotazioni

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