Art. 5

Segreteria tecnica

In vigore dal 14 nov 2000
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. 2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 è composta da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio, scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economici, o di società a partecipazione pubblica, che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. 3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio può avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unità. L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene, previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio e su autorizzazione del presidente, il dirigente della competente struttura ministeriale di cui all', comma 2. 4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi forma di attività lavorativa, economica e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio. I componenti della segreteria tecnica così individuati sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico nonché a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il provvedimento di decadenza è adottato secondo le modalità e il procedimento di cui al comma 2, dell', dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'.
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Segreteria tecnica (Art. 5 Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.) — Testo vigente | Portale Normativo