Art. 4
Programmazione delle attività
In vigore dal 14 nov 2000
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attività per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui è attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.
Storico versioni
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