Titolo II
Art. 9
Integrazioni successive
In vigore dal 1 giu 2000
1. L'integrazione delle graduatorie di cui all' sono disposte in conformità delle disposizioni impartite nell', secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-9