Titolo II

Art. 9

Integrazioni successive

In vigore dal 1 giu 2000
1. L'integrazione delle graduatorie di cui all' sono disposte in conformità delle disposizioni impartite nell', secondo il punteggio attribuito sulla base di una tabella di valutazione da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-9

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