Titolo IV
Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 1 giu 2000
1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000
Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 98
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-14