Titolo I
Art. 3
Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
In vigore dal 1 giu 2000
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d'iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all'ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-3