Titolo I
Art. 1
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
In vigore dal 1 giu 2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli , comma 9;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 23/2000, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. D1/2276 del 27 marzo 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi
per soli titoli in graduatorie permanenti
1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-1