Art. 2
Determinazione del nuovo tasso e sua decorrenza
In vigore dal 10 mag 2000
1. Gli istituti interessati, accertata la procedibilità della richiesta, individuano la misura del tasso di cui all' della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data di presentazione della domanda, procedono alla conseguente modifica del tasso applicato al mutuo e ne danno comunicazione al mutuatario ed all'ente.
2. Il nuovo tasso viene praticato a decorrere dal primo intero rateo di interessi maturato successi-vamente alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione.
3. In sede di prima applicazione della legge il nuovo tasso viene praticato sul primo rateo intero di interessi maturato a decorrere dal 1o luglio 1999, a condizione che la domanda sia stata presentata nel periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento. In tal caso il tasso è pari al minor tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo.
4. Nei casi in cui al comma 3 gli istituti effettuano la compensazione con il credito maturato dal mutuatario e dall'ente in occasione della prima rata utile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-24;110#art-2