Art. 1
Attivazione della rinegoziazione
In vigore dal 10 mag 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133 e, in particolare, l'articolo 29, il quale prevede:
a) al comma 1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell' della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso ad un valore non superiore al secondo;
b) al comma 3, che con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono emanate le disposizioni di attuazione dello stesso articolo;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l', il quale stabilisce i criteri per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura;
Considerato che nel contesto giuridico delineato dalle disposizioni legislative soprarichiamate la rinegoziazione si configura come l'operazione mediante la quale la banca, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo 29 della legge n. 133 del 1999, procede, su richiesta dell'ente o del mutuatario, a ricondurre, senza effetti novativi sui relativi contratti, il tasso dei mutui agevolati in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 133 ad un valore non superiore al tasso determinato ai sensi della predetta legge n. 108 del 1996;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 febbraio 2000 (parere n. 25/2000);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 41415 del 7 marzo 2000);
Adotta
il seguente regolamento:
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Attivazione della rinegoziazione
1. La rinegoziazione è azionabile una sola volta per ciascun mutuo su richiesta degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli effetti della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al corrente con i pagamenti delle rate.
2. Gli enti hanno facoltà di concordare con le banche le modalità per la definizione di eventuali situazioni pregresse creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-24;110#art-1