Art. 2
In vigore dal 10 ago 2000
1. Il prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarietà sociale, nonché alla regione tramite il commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 285 del 1997.
2. La medesima relazione viene inviata anche al comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1-bis, della citata legge n. 55 del 1990, anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1995, n. 459; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell', comma 5, della legge n. 216 del 1991, nonché alla commissione centrale per il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 marzo 2000
Il Ministro dell'interno
Bianco
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 156
Storico versioni
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