Art. 1

In vigore dal 10 ago 2000
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, delle funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all' della medesima legge n. 285 del 1997; Visto l', comma 1, della legge n. 285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto il citato articolo 15-bis della legge n. 55 del 1990; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto; Adotta il seguente regolamento: 1. Il prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria di cui all'articolo 15-bis, comma 4, della legge 19 marzo 1990, n. 55, svolge attività di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello stesso articolo 15-bis, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti dall', comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, avvalendosi anche del personale di cui agli del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento, il prefetto si avvale anche del comitato provinciale o comitato metropolitano della pubblica amministrazione, integrato secondo le modalità previste dall'articolo 2-bis, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, introdotto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465, fermo restando l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203. 3. L'attività di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, in particolare, con le seguenti modalità: a) consulenza tecnico-giuridica, nonché attinente alle scelte di gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 1; b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessità con i componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici e privati di cui all', comma 2, della legge n. 285 del 1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di vigilanza previsto dall'articolo 27, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti, anche ai fini di cui all' del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza". — Testo vigente | Portale Normativo