Art. 4

In vigore dal 4 giu 2000
1. Ai soggetti di cui all', commi 6 e 7, della legge n. 11 del 1994 sono rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale se assolvono all'obbligo della frequenza minima pari all'80% delle ore complessive previste ed al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento. 2. Per i soggetti di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione finale prevista dall', commi 3 e 4, del presente regolamento. 3. Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione professionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a ripetere la frequenza nella prima sessione successiva a quella in cui si è svolto il corso, ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza minima. 4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento, dovuto a giustificato motivo, ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 1o marzo 2000 p. Il Ministro: Angelini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 115
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