Art. 2

In vigore dal 4 giu 2000
1. Ai corsi di formazione professionale, di cui al presente regolamento, possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall', comma 1, della legge n. 11 del 1994 ed i soggetti di cui all', commi 6 e 7, della medesima legge n. 11 del 1994. 2. I corsi vertono sulle materie di insegnamento indicate nei moduli contenuti nell'allegato al presente regolamento. 3. I corsi hanno la durata minima complessiva di duecento ore.
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