Art. 4
Obblighi informativi delle camere
In vigore dal 6 mag 2000
1. Le camere di commercio iscritte all'albo comunicano al Ministero del commercio con l'estero le informazioni utili affinché il Ministero stesso valuti la sussistenza del possesso dei requisiti e eventualmente provveda a revocare l'iscrizione. In particolare, esse informano con comunicazione del legale rappresentante:
entro trenta giorni dalla variazione, sulla sede, sugli amministratori, sul benestare succitato, sui servizi alle imprese, sulle modifiche statutarie (da documentare con copia autenticata);
entro trenta giorni dalla data in cui è stata tenuta l'assemblea ordinaria, sui soci in regola con le quote associative al 31 dicembre con specifica menzione degli enti e delle imprese iscritte nel registro delle imprese, sul bilancio chiuso al 31 dicembre, sulla relazione concernente l'attività eseguita nell'anno precedente, sulla relazione concernente il programma di attività per l'anno entrante (ai tre documenti sono unite le deliberazioni degli organi assembleari e di controllo), sui nominativi di coloro che compongono gli organi sta-tutari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-02-15;96#art-4