Art. 3

Iscrizione all'albo

In vigore dal 6 mag 2000
1. Per l'ammissione della domanda di iscrizione all'albo e per la conferma dell'avvenuta iscrizione sono stabiliti i seguenti requisiti: lo statuto deve prevedere il collegio dei revisori, la partecipazione paritaria dei soci nell'elezione degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci; lo statuto inoltre deve prevedere la finalità di operare per lo sviluppo dei rapporti economicocommerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti statutariamente. I Paesi possono essere più di uno purchè, per favorire l'effettiva incidenza dell'attività svolta, siano compresi in aree aventi omogenee caratteristiche geo-economiche; assenza nei confronti degli amministratori aventi la cittadinanza italiana di condanne per reati punibili con la reclusione. Si acquisirà d'ufficio la documentazione; benestare della rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato di appartenenza per gli amministratori aventi la cittadinanza non italiana. 2. Il Ministero del commercio con l'estero, sentiti in conferenza di servizi il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, decide sulla domanda di iscrizione all'albo valutando l'adeguatezza dell'attività programmata ed eseguita per sviluppare i rapporti economico-commerciali tra l'Italia ed i Paesi previsti nello statuto dell'associazione, tenendo presenti gli indicatori allegati al presente regolamento. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attività in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'albo. 3. L'iscrizione non può essere disposta o deve essere revocata se non sussiste il possesso anche di uno dei requisiti stabiliti nel presente articolo.
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Iscrizione all'albo (Art. 3 Regolamento recante norme per la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia.) — Testo vigente | Portale Normativo