Art. 2
Misure dei cali naturali e tecnici
In vigore dal 29 mar 2000
1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B è effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-01-13;55#art-2