Art. 1

Cali per cause inerenti alla natura delle merci

In vigore dal 29 mar 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206; Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993; Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Visti gli , comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999; Adotta il seguente regolamento: . Cali per cause inerenti alla natura delle merci 1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici. 2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci. 3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto. 4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.
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