Art. 2

In vigore dal 3 feb 2000
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 179 del codice della navigazione, alla nota di informazione all'autorità marittima è allegata la documentazione informativa attestante la conformità alle condizioni di cui all'. 2. La documentazione informativa deve contenere i seguenti elementi: a) tabella di armamento della nave; b) estremi della convenzione di arruolamento con indicazione delle attitudini fisiche previste per la stipula della stessa, nonché della legislazione applicata in materia di protezione sociale; c) qualifiche professionali possedute dai marittimi imbarcati di cui alla convenzione STCW 78; d) retribuzione lorda percepita da ciascun membro dell'equipaggio; e) lingua comune di lavoro quale risultante dal giornale nautico con specificazione dei marittimi in grado di impartire ordini ed istruzioni in tale lingua.
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