Art. 1
In vigore dal 3 feb 2000
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo);
Visto l'articolo 179, comma 1, del codice della navigazione, in base al quale il Ministro può determinare gli elementi che il comandante della nave deve comunicare all'autorità marittima all'arrivo della nave in porto;
Ritenuto che tra i detti elementi debbano essere ricompresi quelli relativi all'equipaggio delle navi cui si applica la disciplina dello Stato ospitante ai sensi della suddetta normativa comunitaria;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comuntcazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il seguente regolamento si applica alle navi degli armatori comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992, alle quali, ai sensi dell', commi 1 e 2 dello stesso regolamento, sono estese le condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana in materia di equipaggio imbarcato a bordo di navi adibite al trasporto via mare di passeggeri, di passeggeri e merci e di merci:
a) nei collegamenti con e tra le isole, ad esclusione delle navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde, quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato;
b) di stazza lorda inferiore alle 650 tonnellate, per tutti i servizi di cabotaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-12-25;529#art-1