Art. 3

Importo della giocata

In vigore dal 15 feb 2001
1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall' della legge 19 aprile 1990, n. 85, è raddoppiato.

Note all'articolo

  • Il Decreto 23 gennaio 2001, (in G.U. 31/01/2001, n. 25), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 febbrario 2001, l'importo della giocata massima per il gioco del lotto stabilito dall'art. 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1999, n. 474, e' raddoppiato".

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-12-13;474#art-3

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