Art. 1
Contributo dovuto dai raccoglitori
In vigore dal 31 dic 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto;
Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, di modificazione della legge 2 agosto 1982, n. 528;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1992, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto;
Visti i propri decreti 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995 (tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1997), con i quali si è provveduto a regolamentare l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 22 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede, raggiunto il numero di 15.000 punti, l'estensione della rete di raccolta del gioco a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ed in particolare l'articolo 16;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di dover procedere all'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'aggio spettante ai ricevitori, al fine di armonizzare i compensi previsti per tutti i tipi di gioco attualmente esercitati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-16843 del 1 dicembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Contributo dovuto dai raccoglitori
1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, dai raccoglitori del gioco del lotto, fissato in lire quattro milioni per ciascun terminale ottenuto in gestione, è corrisposto in quattro rate annuali.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi, per i terminali già installati.
3. All'atto di installazione di ciascun terminale è effettuato il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei tre anni successivi.
Storico versioni
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