Capo II

Art. 12

Superfici ciclabili

In vigore dal 11 ott 2000
1. Sulle piste ciclabili deve essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti. 2. Sulle piste ciclabili non è consentita la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse delle piste stesse, nè con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai ciclisti.
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