Art. 4

In vigore dal 15 dic 1999
1. Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 2000, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi del precedente , il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all' per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 novembre 1999 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 283
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