Art. 1

In vigore dal 15 dic 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3000 miliardi per l'anno 1997, lire 1500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed in particolare l'articolo 57, concernente la titolarità dei rapporti concessori, che stabilisce che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione", di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1999 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1999, va determinata in proporzione all'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Vista la nota n. 3-16670 del 24 novembre 1999 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . 1. La quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1999, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, cosi come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
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