Art. 2
In vigore dal 27 nov 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 ottobre 1999
Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 259
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-04;439#art-2