Art. 1
In vigore dal 27 nov 1999
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione";
Visto il regolamento di attuazione degli della legge 25 gennaio 1994, n. 82, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, ed in particolare l'articolo 7, comma 2, per cui è stabilito in due anni il periodo durante il quale le imprese di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all' del regolamento medesimo;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
Considerato che il predetto termine di due anni di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, determina di fatto un'oggettiva disparità di trattamento tra le imprese che svolgono le attività di cui alle lettere a) e b) dell' e quelle che svolgono le attività di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo, consentendo solo alle prime di maturare il requisito di capacità tecnica ed organizzativa e ritenuto pertanto opportuno estendere tale possibilità a tutte le imprese che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto in parola;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 17315 del 17 settembre 1999, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il regolamento 7 luglio 1997, n. 274, è modificato come segue:
a) all', comma 4, le parole "resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle seguenti: "resa a norma dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
b) all'articolo 7, comma 1, le parole "alla data di emanazione" sono sostituite dalle parole "alla data di entrata in vigore"; il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Le imprese di cui al comma 1 possono continuare ad esercitare le attività di pulizia per il cui esercizio risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui all'";
c) al punto 1 della sezione I del modello A, le parole "sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15", sono sostituite dalle seguenti: "sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15";
d) al punto 1, lettera g) della sezione I del modello A, dopo le parole "unisce inoltre n.... dichiarazioni bancarie" è inserito il richiamo alla seguente nota: "Adempimento obbligatorio solo per le imprese che compilano la sezione II del modello, al fine dell'inserimento nelle fasce di classificazione di cui all'articolo 3 del regolamento";
e) al punto 3 della sezione II del modello A, è inserito il richiamo alla seguente nota: "In alternativa a copia dei libri paga e dei libri matricola, l'interessato può depositare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-10-04;439#art-1