Art. 6
Revisioni periodiche
In vigore dal 26 nov 1999
1. Gli apparecchi galleggianti gonfiabili devono essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
2. Il controllo verrà certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia, recante la data di controllo ed il nominativo della ditta che l'ha eseguito.
3. Qualora per il gonfiaggio siano usate bombole di gas compresso di tipo non ricaricabile queste devono essere sostituite dopo nove anni dalla data di carica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;412#art-6