Art. 4
Caratteristiche
In vigore dal 26 nov 1999
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve:
a) avere una resistenza agli urti sufficiente a consentire la caduta in acqua da un'altezza non inferiore a 6 metri senza subire danni sia quando racchiuso nella sua custodia che quando gonfiato;
b) essere utilizzabile e stabile, qualunque sia la faccia con cui galleggia;
c) avere un dispositivo di galleggiabilità costituito da camere d'aria sovrapposte in numero pari, gonfiabili per insufflazione di gas o aria in pressione, in cui è suddiviso l'apparecchio;
d) essere costruito in tessuti impermeabilizzati con mescole di gomma ovvero di materiali sintetici idonei;
e) poter essere gonfiato a mezzo di due bombole a gas compresso ciascuna dotata di valvola e testina operativa le quali devono poter essere azionate simultaneamente con un'unica manovra di strappo di un cavetto od altro mezzo equivalente, da effettuarsi senza dover previamente estrarre l'apparecchio galleggiante dalla propria custodia. La forza da applicare per l'azionamento del dispositivo di gonfiamento non deve essere superiore a 150 N. Il dispositivo di gonfiamento deve garantire che entrambi i compartimenti raggiungano la pressione di esercizio alle temperature di --18 C e +65 C. La valvola della bombola deve essere dotata di dischetto tarato o sistema equivalente, che si rompa nel caso in cui la pressione del gas all'interno della bombola superi la pressione di collaudo della bombola stessa;
f) essere contenuto in una valigia o custodia in modo da poter resistere alle condizioni di usura che si incontrano in mare. La custodia con all'interno l'apparecchio galleggiante deve poter galleggiare per almeno 30 minuti;
g) poter galleggiare per 24 ore consecutive in acqua dolce con appesa una massa di ferro di 14,5 kg per quante persone l'apparecchio stesso si intenda abilitare;
h) essere munito di una barbetta di 10 metri di lunghezza e di un cavetto a festoni in cavo di fibra, saldamente fissato tutt'intorno all'esterno, entrambe di diametro non inferiore a 14 mm;
i) essere dotato di materiale retroriflettente;
l) essere dotato di valvole di sovrappressione per ogni compartimento progettate in modo tale che la pressione non raggiunga un valore superiore a due volte quello di esercizio durante il gonfiamento a +65 C;
m) in acqua dolce, con uno qualsiasi dei compartimenti sgonfi, poter essere caricato sui festoni con masse di ferro di 7 kg distanti tra loro 30 cm, disposti in modo da provocare la massima inclinazione senza che si immerga l'orlo superiore del tratto perimetrale corrispondente ai festoni caricati.
2. Il numero delle persone per cui un apparecchio galleggiante è autorizzato deve essere il minore dei due numeri ottenuti come segue:
a) dividendo per 14,5 il numero dei chilogrammi di ferro che è capace di sostenere in acqua dolce;
oppure
b) dividendo il perimetro esterno dell'apparecchio, espresso in centimetri, per 30.
3. Non sono ammessi sistemi di gonfiaggio manuali e orali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;412#art-4